Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4714 del 5 novembre 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1491 c.c. stabilisce unicamente che la normale esenzione del venditore dalla garanzia per vizi della cosa conoscibili al momento del contratto viene meno - e quindi spetta al compratore anche in tale ipotesi la garanzia - ove il venditore abbia dichiarato la inesistenza dei vizi; resta invece fermo a carico del compratore l'onere della denuncia di tali vizi nel termine di legge, e ciò nel termine di otto giorni dalla conclusione del contratto ovvero dalla eventuale posteriore consegna della cosa.

(massima n. 2)

L'occultamento del vizio della cosa venduta va identificato in una attività positiva volta a nascondere l'imperfezione del bene e, quindi, diretta a rendere impossibile o, quanto meno, difficile al compratore la scoperta del vizio con la comune diligenza. Non è sufficiente, pertanto, a integrare l'ipotesi di occultamento del vizio dell'immobile venduto, la generica dichiarazione di conformità di esso al progetto approvato.

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