Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15111 del 18 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione — ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 — del trattamento di reversibilitą deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione gią dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.

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