Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3037 del 2 marzo 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

L'adozione del rito camerale per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità trova applicazione anche dopo la novella n. 74 del 1987 (per effetto della quale è stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della L. n. 898/1970, secondo il quale, nei procedimenti de quibus, il tribunale «provvede in camera di consiglio», non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9, L. n. 898/1970, contempli esplicitamente l'adozione del rito predetto solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge.

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(massima n. 2)

Il procedimento introdotto con domanda giudiziale diretta alla ripartizione, tra gli aventi diritto, della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge superstite va definito con un provvedimento avente forma di sentenza, giusto disposto dell'art. 9, comma quinto della L. n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 13 della L. n. 74/1987), con la conseguenza che il provvedimento stesso deve, comunque, presentare (a prescindere dalla forma, contenziosa o camerale, del procedimento) i requisiti formali essenziali della sentenza, tra cui la sottoscrizione del giudice (art. 132, comma secondo, n. 5, c.p.c.). È, pertanto, del tutto legittimo il provvedimento sottoscritto dal solo presidente del collegio tutte le volte in cui questi, essendo stato relatore della causa, ne risulti altresì l'estensore (sulla base dell'indicazione espressa di tali rispettive qualità).

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