Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17248 del 28 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tenere conto di fatti sopravvenuti, atteso che l'art. 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., diversamente da quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi.

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