Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15148 del 10 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato e l'assegno di divorzio giudizialmente stabilito durante la vigenza della disciplina anteriore alla legge 6 marzo 1987, n. 74, e tuttavia il decesso del coniuge sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge citata, la disciplina applicabile č quella dettata dall'art. 13 di quest'ultima (il quale ha, da ultimo, sostituito, introducendo un regime radicalmente innovativo, l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con la conseguenza che, unitamente al possesso degli altri requisiti, č sufficiente, al fine di poter aspirare alla pensione di reversibilitą, o ad una quota di essa, che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile giudizialmente stabilito, senza che assumano rilievo la natura e l'entitą dell'assegno stesso, nč le concrete successive vicende ad esso relative (prevedendo il citato art. 13 uno specifico procedimento giurisdizionale quale unico mezzo idoneo a determinare l'eventuale perdita della titolaritą dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilitą).

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(massima n. 2)

In tema di divorzio, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilitą tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alla convivenza more uxorio tra coniuge superstite e coniuge deceduto deve essere riconosciuta, nell'ambito del criterio legale della durata del rapporto (inteso come durata legale del rapporto matrimoniale), anche alla luce dell'art. 2 Cost. e della giurisprudenza costituzionale, non soltanto, al pari di altri possibili e diversi criteri, una valenza «correttiva» dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio temporale, bensģ un distinto ed autonomo rilievo giuridico, a condizione che la detta convivenza sia caratterizzata da un grado di stabilitą, nonchč da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all'esercizio di «diritti» e «doveri» connotato da reciprocitą e corrispettivitą (caratteristiche che devono essere rigorosamente dimostrate dal coniuge superstite con idonei mezzi probatori).

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