(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 12 bis della legge 898/70 — nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge «anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio» — va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa — in tal senso dovendosi intendere l'espressione «anche prima della sentenza di divorzio», implicando ogni diversa interpretazione indiscutibili profili di incostituzionalità della norma in parola —, e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza (come nella specie) del precedente giudizio di separazione.