Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9163 del 30 agosto 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di separazione e di divorzio, sia l'art. 155, quarto comma, c.c., sia l'art. 6, sesto comma, della L. n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della L. n. 74 del 1987, nel prevedere l'assegnazione della casa familiare, non impongono l'assegnazione al coniuge che non sia titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa stessa, per il solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad enunciare un criterio preferenziale, con la conseguenza che non č censurabile la decisione del giudice del merito che, pure in presenza di tale affidamento o convivenza, ritenga di non provvedere all'assegnazione per le particolari condizioni del coniuge titolare dell'immobile.

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(massima n. 2)

Qualora — come in materia di appello avverso le sentenze di separazione o di divorzio — sia previsto il rito camerale, la trattazione della controversia da parte del giudice adito con il rito ordinario non determina alcuna nullitā del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'adozione di un rito diverso le sia derivata la lesione del diritto di difesa.

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