Cassazione civile Sez. V sentenza n. 19238 del 16 dicembre 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto una siffatta semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone - cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma - il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto.

(massima n. 2)

In tema di imposta sui redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro i redditi della società devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio.

(massima n. 3)

Quando, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo, si sia verificato il mutamento della composizione sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi di tale società devono esser imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 (ora art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986), esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio.

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