Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2188 del 6 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione redibitoria per i vizi della cosa venduta l'importanza dell'inadempimento deve essere valutata non secondo la norma generale dell'art. 1455 c.c., bensì secondo la norma speciale dell'art. 1490 c.c., e pertanto, a tal fine, è necessario e sufficiente accertare se i vizi denunciati rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile, senza, cioè, che possa distinguersi tra vizi più gravi, che consentirebbero l'azione redibitoria, e vizi meno gravi, che consentirebbero soltanto l'azione di riduzione del prezzo.

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