Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8423 del 15 ottobre 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una societą in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta societą devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non gią al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla societą nel corso dell'esercizio.

(massima n. 2)

Ove nel corso dell'esercizio sociale di una societą di persone (societą semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) si verifichi il trasferimento della posizione di socio mediante la cessione ad un terzo della partecipazione sociale, la quota di utili deve essere imputata per intero al cessionario che sia ancora socio al momento dell'approvazione del rendiconto e non gią ad entrambi i soci (il cedente e il cessionario) in misura proporzionale (anno contestato: 1979).

(massima n. 3)

In tema di Irpef, qualora nel corso di un esercizio sociale di societą in nome collettivo, si sia verificato il mutamento della compagine sociale, col subentro di un socio ad un altro, i redditi della societą debbono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e quindi al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non gią ripartiti fra il socio uscente e quello subentrante, in regione della loro partecipazione alla societą nel corso dell'esercizio.

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