Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16233 del 19 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esenzione prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 non opera rispetto ai redditi assoggettati a tassazione separata in quanto essi sono per altro verso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente.

(massima n. 2)

In tema di imposte sui redditi, la indennitą di fine rapporto corrisposta al dipendente per il servizio continuativo svolto all'estero va assoggettata ad Irpef, dovendosi escludere che l'esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal terzo comma dell'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata.

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