(massima n. 1)
Le cause concernenti l'assegno di divorzio non sono riconducibili alle cause “relative ad alimenti” — che vanno identificate nelle liti aventi ad oggetto l'obbligo legale di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. — stante la chiara diversità tra le finalità dei due istituti e tra i presupposti per il sorgere dell'una e dell'altra obbligazione. Di conseguenza alle cause predette si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742.