Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3925 del 12 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta; tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, cosģ come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilitą di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.

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