Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26380 del 7 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'iniziale disponibilità del coniuge a versare l'assegno divorzile all'altro, che non abbia tempestivamente proposto la relativa richiesta, non può considerarsi domanda giudiziale, non essendo questo legittimato a sostituirsi al titolare del diritto alla percezione di detto assegno, con la conseguenza che è illegittimo il relativo riconoscimento giudiziale.

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