Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10291 del 28 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile (per non avere nella fattispecie concreta quest'ultimo mai svolto funzioni di carattere alimentare), le somme corrisposte al coniuge pił debole, in base ad una pronuncia poi rivelatasi ab initio errata, debbono essere restituite, trovando la loro erogazione esclusivo fondamento in un titolo originato dalla infondata domanda del coniuge «debole».

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.