Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3080 del 20 maggio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

La facoltà di chiedere una revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non può trovare ostacolo in una transazione circa i rapporti economici di divorzio, in considerazione della nullità per illiceità della causa di un siffatto accordo prima che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio stante la sua interferenza nel comportamento delle parti e sulla loro libertà di difesa in un giudizio di status, e della conseguente impossibilità di ravvisare nell'accordo stesso una valida rinuncia alla predetta revisione.

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(massima n. 2)

Mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

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