Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2873 del 24 marzo 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione dell'assegno di divorzio (art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898) ben possono consistere in mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell'uno, dell'altro o di entrambi gli ex coniugi, da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche.

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(massima n. 2)

Nel giudizio di impugnazione del decreto emesso dal tribunale in sede di revisione della sentenza di divorzio (art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898) il giudice di appello, al fine di verificare se ed in quale momento si siano verificati, dopo detta sentenza, mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi tali da giustificare la revisione (in aumento o in diminuzione, fino alla eventuale eliminazione) dell'assegno di divorzio, deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio, fino alla data della decisione sui reclami, dovendosi a tale effetto valutare non soltanto i redditi «reali», ma anche i beni e le risorse capaci di produrre un reddito «figurativo», in funzione del loro eventuale realizzo in denaro.

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(massima n. 3)

Nel procedimento per la revisione delle condizioni del divorzio, disciplinato dall'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, il rito camerale adottato non prevede una vera e propria fase istruttoria, pur consentendo al giudice di «assumere informazioni» indipendentemente dalla richiesta delle parti, né prescrive alcuna forma di comunicazione o di notificazione alle parti del deposito (o dell'allegazione agli atti del procedimento) delle relazioni con le quali vengono fornite al giudice le informazioni richieste, sicché le parti medesime hanno l'onere di attivarsi per conoscere gli atti e i documenti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale.

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