Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3225 del 1 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'intimato per il tempo in cui la figlia fosse ospite presso di lui, l'obbligato, per conseguire la decurtazione dell'assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, mentre non gli č consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo.

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