Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18 del 3 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 allorchč, come nella fattispecie, alla sopraggiunta incapacitą, per ragioni di etą e di salute, di uno di essi di mantenersi da solo, come in precedenza avvenuto con attivitą lavorative saltuarie, si contrapponga lo sviluppo, da parte dell'altro coniuge, di una buona capacitą di reddito.

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