Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8654 del 29 agosto 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

I provvedimenti di cui all'art. 9, primo comma, L. 898/70 in tema di assegno di divorzio devono ritenersi pronunciati “allo stato degli atti”, attesane la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di loro revisione (in aumento o in diminuzione, sino addirittura alla radicale elisione dell'assegno), in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre, alla controparte, l'eventuale exceptio iudicati.

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(massima n. 2)

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si appalesi di consistenza tale da condurre alla revoca, tout court, dell'assegno divorzile, è indispensabile, poi, procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, la circostanza che l'ex coniuge titolare dell'assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati e del tutto idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio.

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(massima n. 3)

La norma di cui all'art. 334, primo comma, c.p.c. (secondo la quale la parte nei cui confronti sia stata proposta impugnazione può, a sua volta, impugnare la sentenza nonostante il decorso del termine di gravame — cosiddetta “impugnazione tardiva” —, investendo qualsiasi capo della pronuncia) è espressione di un principio generale delle sistema delle impugnazioni, applicabile anche ai giudizi camerali aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e destinati a concludersi con provvedimenti di carattere decisorio. Ne consegue che, nell'ambito della fase del gravame di un procedimento instaurato, ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, per l'esonero dall'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, il resistente è legittimato ad avanzare le proprie richieste di modifica del decreto impugnato indipendentemente dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo in via principale.

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