Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11340 del 19 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assegno divorzile, l'art. 5 settimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, nell'affidare al giudice del merito il potere di escludere l'aggiornamento automatico dell'assegno medesimo, ove comporti risultati di evidente iniquità, non elenca ipotesi tassative e tipiche, né consente di circoscrivere la situazione d'iniquità al solo caso in cui le entrate del soggetto obbligato abbiano carattere di rigidità. Detta facoltà di deroga deve pertanto ritenersi esercitabile pure in presenza di redditi di lavoro, verosimilmente incrementabili in futuro, se le peculiarità della concreta vicenda rendano ingiusto un prefissato aumento periodico dell'ammontare dell'assegno.

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.