Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10978 del 14 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi sia avvenuta a mezzo di una convenzione accessoria alla sentenza di divorzio, l'interpretazione della convenzione č attivitā demandata al giudice di merito, (che utilizzerā i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c.) e non sarā sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto di privilegiare, nell'interpretazione della convenzione accessoria, il criterio del comportamento complessivo delle parti, e la regola finale dettata dall'art. 1371 c.c., consistente nell'equo contemperamento degli interessi delle parti).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.