Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3676 del 29 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove la sentenza di divorzio venga impugnata in relazione all'ammontare dell'assegno divorzile, il giudice d'appello, al fine di stabilire l'entitā dell'assegno in favore del coniuge che, in conseguenza del divorzio, č venuto a subire un deterioramento delle sue condizioni economiche, deve fare riferimento non agli attuali redditi dei coniugi, bensė a quelli risultanti al momento della sentenza impugnata. Ove, pertanto, dopo la sentenza di divorzio in primo grado, sopravvengano mutamenti della situazione economica dei coniugi grava sulla parte interessata l'onere di chiedere la riduzione dell'assegno e di fornire la relativa prova.

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