Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8233 del 16 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assegno di divorzio, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalitą di tutelare il coniuge economicamente pił debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non siasi potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontą e colpa del richiedente l'assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (nella specie, per inconsumazione).

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