Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3390 del 7 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce contributo alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi, e come tale č rilevante al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio secondo il criterio cosiddetto compensativo, anche l'apporto personale nel soddisfacimento delle esigenze domestiche, in quanto idoneo a liberare l'altro coniuge da compiti familiari ed a consentirgli di dedicarsi esclusivamente alla produzione di reddito.

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