Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3549 del 2 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di scioglimento del matrimonio, in base a pregressa separazione dei coniugi, il criterio del riferimento alle ragioni della decisione va inteso con riferimento al comportamento dei coniugi successivo alla separazione, poiché il comportamento anteriore resta superato ed assorbito dalla valutazione fatta al riguardo dal giudice della separazione, ovvero da quella delle stesse parti nel caso di separazione consensuale omologata.

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