Cassazione civile Sez. I sentenza n. 270 del 16 gennaio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Le «ragioni della decisione», in relazione alle quali, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, viene riconosciuto e quantificato l'assegno previsto dall'art. 5, quarto comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, comprendono anche fatti o comportamenti non colposi o dolosi, ma obiettivamente riferibili a l'uno o l'altro dei coniugi, quali cause di disgregazione del matrimonio, secondo un criterio di collegamento puramente fenomenico, e non a titolo di imputabilità soggettiva. Pertanto, qualora tale scioglimento consegua a dispensa pontificia per matrimonio rato e non consumato (resa esecutiva nell'Ordinamento statale), la quale si basi sulla prova certa della mancata consumazione del matrimonio, e sull'esclusione, allo stato, della dimostrazione di un'impotenza assoluta o relativa anteriore al matrimonio stesso (la quale implicherebbe motivo di nullità del vincolo), il giudice del merito, chiamato a liquidare il suddetto assegno, può e deve valutare, fra le indicate ragioni, se vi sia incapacità al congiungimento carnale di un coniuge, e se essa, in relazione al comportamento dell'altro, sia o meno al medesimo coniuge oggettivamente riferibile, atteso che, in caso positivo, e pur in difetto di colpa, (cioè di conoscenza anteriore dello stato di incapacità), trattasi di circostanza che spiega rilievo causale sulla disgregazione del rapporto coniugale.

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(massima n. 2)

Qualora il vincolo coniugale si disgreghi immediatamente, per effetto di mancata consumazione, e venga poi sciolto con dispensa pontificia, resa esecutiva nell'Ordinamento statale, l'indagine diretta al riconoscimento ed alla liquidazione dell'assegno previsto dall'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, anche per quanto riguarda la lesione delle legittime aspettative patrimoniali del coniuge economicamente più debole, va condotta con riferimento a quel fatto, subito incidente sul rapporto coniugale, ed alla data del suo verificarsi, mentre resta a tal fine irrilevante ogni valutazione del momento e dei patti della separazione consensuale, che sia intervenuta in esclusiva correlazione all'impossibilità di continuare la vita in comune per difetto di consumazione del matrimonio.

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