Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5447 del 19 ottobre 1981

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione del coniuge a favore del quale deve essere fatta l'attribuzione dell'assegno di divorzio, il giudice non può trarre argomento dalla circostanza che in sede di separazione consensuale un coniuge si sia impegnato a corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, in quanto tale pattuizione non costituisce da sola indice dello stato di bisogno del coniuge beneficiario, potendo la stessa essere stata motivata dalla necessità di conseguire un diverso vantaggio quale quello di non indurre il coniuge a promuovere un'azione giudiziale di separazione con addebito, con la conseguenza che il giudice del merito può tenere conto di tale pattuizione ai predetti fini solo ove accerti che la stessa sia stata determinata da un effettivo stato di bisogno del coniuge beneficiario.

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(massima n. 2)

Allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui questo temperamento non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia.

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(massima n. 3)

In sede di individuazione delle ragioni della decisione, ossia quando si debba applicare il criterio risarcitorio che attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio, il giudice, quando il divorzio sia chiesto sulla base della separazione personale, non può arrestarsi alla mera constatazione che quest'ultima sia stata pronunziata per colpa o che nessun addebito sia stato accertato in sede di giudizio o, infine, che la separazione predetta sia avvenuta consensualmente, in quanto, in tema di divorzio, la legge attribuisce rilievo — sia pure ai fini meramente patrimoniali — alla responsabilità per il fallimento del matrimonio in una prospettiva che comprende tutto l'arco della vita coniugale e la relativa indagine deve avere riguardo soprattutto alle cause dell'irreversibilità della disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia, che costituisce il più diretto presupposto della pronunzia di divorzio, con la conseguenza che, ai predetti fini, rileva non tanto che uno dei coniugi abbia compiuto fatti che hanno dato inizio alla disgregazione materiale della famiglia, quanto, piuttosto, che alcuno di essi abbia compiuto fatti che impediscono la ricostituzione del predetto vincolo materiale e spirituale.

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