Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2690 del 5 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, deve essere considerata anche l'indennità di alloggio, riconosciuta al coniuge obbligato dal suo datore di lavoro, poiché tale emolumento, mirando a sollevare il beneficiario da possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, determina migliori condizioni di vita, da cui non può prescindersi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio.

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