Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16598 del 3 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialitą economiche, intese non solo come disponibilitą attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto all'assegno all'esito di una valutazione incentrata unicamente sull'analisi della situazione economica della richiedente, ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l'imposizione di un contributo a carico dell'obbligato).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.