Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9792 del 14 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella determinazione della entitą dell'assegno di divorzio possono legittimamente spiegare influenza le modificazioni delle condizioni economiche delle parti in corso di giudizio, con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento da parte della S.C., il giudice di merito ha facoltą di acquisire la documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché di dare ingresso, se del caso, alla richiesta di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche avanzate da una delle parti.

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