Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2955 del 20 marzo 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987, n. 74 il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio non č di per sé solo presupposto sufficiente per l'attribuzione dell'assegno divorzile, atteso che questo č diretto ad assicurare la possibilitā di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge successivi alla cassazione della convivenza soltanto nel caso in cui tali miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attivitā svolta durante il matrimonio.

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(massima n. 2)

A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha innovato la normativa di cui all'art. 5 legge 1 dicembre 1970, n. 898, attribuendo all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, il richiedente deve fornire la prova della mancanza di mezzi economici che gli permettano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza che a tale fine possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice.

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