Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8225 del 16 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La misura dell'assegno divorzile ben puņ ricomprendere tutte le esigenze di vita del beneficiario, e non solo di quelle ordinarie e fondamentali. Ne consegue che legittimamente il giudice di merito ritiene, previa valutazione della sussistenza e dimensione di tali esigenze e delle concrete possibilitą economiche dell'obbligato, che l'assegno, come determinato, sia idoneo a soddisfare tutte le necessitą del beneficiario.

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(massima n. 2)

Il carattere assistenziale dell'assegno divorzile determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Ne consegue che il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza, e del relativo stile di vita adottato «manente matrimonio», nonché l'attuale situazione economica. Correttamente, pertanto, il giudice di merito, in mancanza di prova da parte del richiedente, fa riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato.

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