Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8051 del 8 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l'attribuzione dell'assegno divorzile e gli eventuali altri suoi redditi, non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza dover ricorrere alla, sia pure parziale, alienazione del detto patrimonio, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi), attraverso la corresponsione di un assegno divorzile, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.

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