Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6541 del 7 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto che il forte squilibrio tra l'entità dello stipendio percepito dalla ex moglie e quello dell'ex marito rendevano evidente la non titolarità da parte della prima — una volta venuto meno l'apporto delle entrate del coniuge — di mezzi adeguati, tenuto altresì conto della circostanza dell'attribuzione, ad opera della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, all'ex marito, del gratuito godimento della casa di proprietà della donna, così privata della opportunità di trarre un profitto dalla locazione di detto immobile. Al riguardo la Corte territoriale aveva altresì ritenuto che non potesse avere alcuna incidenza, per converso, l'assegnazione, alla stessa, affidataria del figlio minore, della casa coniugale, di proprietà dell'ex marito).

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