Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5296 del 10 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 186 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l’obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall’art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L’uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l’accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l’uso immediato della complessa apparecchiatura. L’accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell’art. 354, comma terzo, c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l’art. 32 della Costituzione.

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