Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2583 del 15 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 222 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell'accettata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p.

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