Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3213 del 28 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è possibile ordinare la sospensione della patente di guida non richiesta né concessa all’imputato. Nel silenzio della legge neppure è consentito sospendere la detta autorizzazione amministrativa che sia stata conseguita dopo il reato cui si procede. (Nella fattispecie, l’imputato, cui era stata applicata la pena richiesta per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, si era doluto della sospensione della patente di guida disposta dal giudice, rilevando che tale ordine era illegittimo in quanto per condurre il ciclomotore, alla guida del quale si trovava al momento dell’incidente, nessuna patente era richiesta né era stata da lui conseguita perché minore degli anni diciotto. Tale ordine era pure illegittimo se riferito alla patente di guida da lui ottenuta successivamente al fatto di causa).

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