Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11522 del 11 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 comma secondo cod. strad. consegue di diritto all’accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità

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