Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27897 del 21 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimenti speciali con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti, č equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna.

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