Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2541 del 19 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l'acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.

(massima n. 2)

Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell'appellante, sia dell'appellato sul quantum valutato dal C.T.U. in primo grado, perché quest'ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l'onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.