(massima n. 1)
            La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la  collocazione  sulla  sede  stradale  e  sulle  sue pertinenze,  o  in  prossimità  della  stessa,  di  «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile  la  comprensione  o  ridurne  la  visibilità  o l’efficacia,  ovvero arrecare  disturbo  visivo  agli  utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo  per  la  sicurezza  della  circolazione»,  e  del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri  impianti  ed  opere»,  senza  autorizzazione dell’ente  proprietario,  la  sede  stradale  e  le  relative pertinenze, ed integra un’ipotesi di concorso formale di  illeciti  amministrativi, configurabile  ogni  qual volta  le  singole  disposizioni  di  legge  violate,  essendo rivolte  a  tutelare  interessi  giuridici  obiettivamente diversi, non siano tra  loro in rapporto  di specialità.