Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 15697 del 11 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una societą, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla societą, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilitą del socio che se ne vanti titolare.

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