Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2991 del 31 gennaio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita.

(massima n. 2)

In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.