Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13745 del 7 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e che necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie. Tale modalità non ha carattere tassativo ed esclusivo di accertamento dello stato di ebbrezza e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro. Si tratta quindi di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno e nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso. L’accertamento effettuato con l’alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

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