(massima n. 1)
            Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti,  è  tenuto  ad  emettere  quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle  leggi  speciali,  come  la sospensione  della  patente  di  guida,  i  quali,  per  il  loro carattere  amministrativo  ed  atipico, conseguono di  diritto  alla  pronuncia  ex  art. 444  c.p.p.,  stante l’equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la  sua  speciale  natura, alla  sentenza  di  condanna.  Nè rileva  la  mancata  previsione  nella  richiesta  formulata dalle  parti  della  sospensione  della  patente  di  guida, posto  che  l’accordo  delle  stesse  non  può  concernere provvedimenti  che sono  estranei  all’applicazione  della pena  e  che  conseguono  di  diritto  alla  sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool).