(massima n. 1)
            Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme  relative  alla  circolazione  stradale  in  tutte  le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in  stato  di  ebbrezza  da  alcolici  o  sotto  l’effetto  di sostanze  stupefacenti  con  violazione  degli  artt.  186  e 187  del  Codice  della  strada.