(massima n. 1)
La competenza a decidere in ordine ad un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per gravi ragioni di salute appartiene, non al giudice dell’esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza.