Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5266 del 12 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La pattuizione che impegna il promittente venditore a liberare l'immobile promesso in vendita, entro un termine prefissato, dalle iscrizioni ipotecarie sussistenti al momento del contratto e note al compratore, non può considerarsi clausola di stile non espressiva di una volontà negoziale, in quanto comporta la sostituzione della regolamentazione convenzionale alla disciplina dell'art. 1482 c.c. e corrisponde, pertanto, ad un interesse concreto del compratore.

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