(massima n. 1)
            I  risultati  del prelievo  ematico, effettuato durante  il  ricovero  presso  una  struttura  ospedaliera pubblica  a  seguito  di  incidente  stradale, sono  utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi  di  elementi di  prova  acquisiti  attraverso  la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità  processuale,  la mancanza  del consenso. (Nella  specie,  era  stato  effettuato  sul prelievo ematico l’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte ha chiarito che tale  esame,  indipendentemente  dalla  richiesta  della polizia giudiziaria, era funzionale ad escludere eventuali patologie  del  guidatore  che  potevano  aver  causato l’incidente  stradale).